La cancellazione anagrafica può avvenire per:
Cancellazione per morte: la comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero: In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto.
I cittadini stranieri che emigrano all'estero potranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo pubblicato di seguito.
La cancellazione per irreperibilità accertata: può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di repetuti accertamenti intervallati nel tempo. Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie.
La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall'inizio della procedura di cancellazione.
Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; tanto che finchè si presume una sua presenzasul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l'indirizzo di destinazione, l'Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.
Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno: Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno. In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989). Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.
Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino europeo: Anche il cittadino dell'U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.lgs n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.